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Chiusura delle operazioni demaniali

Provvedimento emesso al termine della istruttoria, della verifica e della sistemazione delle terre civiche del Comune, Frazione o Associazione agraria. Competenza trasferita alle Regioni con il D.P.R. n. 616/1977.
Per la chiusura delle operazioni di sistemazione demaniale (cioè per definire la legittimazione o la reintegra dei terreni ancora civiciarbitrariamente occupati) i Comuni interessati richiedono alla Regione la nomina di un Perito Demaniale. 
Per la Basilicata, nel rispetto dei dettati degli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 57/2000, la Regione Basilicata, con la Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 25/02/2005(pubblicata sul BUR n. 20 del 16/03/2005a pag. 2441), ha regolamentato la nomina dei Periti ed ha dettato le procedure che detti Periti dovranno seguire. 
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 564 del 21/07/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 01/09/2009, è stato approvato il nuovo "Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla Legge Regionale 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni”.
I Comuni interessati alla chiusura delle operazioni di sistemazione demaniale (legittimazione o reintegra dei terreni civici arbitrariamente occupati avevano tempo fino al 01/02/2010 per richiedere la designazione del Perito Demaniale (tra quelli presenti nell'elenco regionale), pena la perdita del contributo da parte della Regione, pari al 40% sui compensi del Perito e fino ad un massimo di 20.000 euro.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Regolamento "al fine di garantire la massima trasparenza nelle operazioni di accertamento, verifica, sistemazione demaniale, riconfinazione e stima delle terre civiche, l'incarico non può essere conferito ad un soggetto che abbia precedentemente svolto, su incarico del Comune interessato, attività di riscossione e/o affrancazione dei canoni sui terreni allodiali".
L'art. 6 del Regolamento prevede che il Perito nominato rediga un quadro generale dei Demani di Uso Civico, distinguendo quelli in libero possesso del Comune da quelli arbitrariamente occupati. Per questi ultimi, il Perito dovrà individuare le particelle che si propongono per la legittimazione(sdemanializzazione del terreno con imposizione di un canone di legittimazione ai sensi dell'art. 10 della L. 1766/1927) e quelle da proporre per la reintegra al patrimonio civico comunale. Il Perito avrà 12 mesi di tempo, prorogabili di 6 mesi per i Comuni più complessi, per completare la propria perizia demaniale.
In seguito all'approvazione della perizia da parte della Regione Basilicata, il Comune avrà 12 mesi di tempo per informare i cittadini interessati alla legittimazione dei terreni, verificare il titolo di possesso ed acquisire l'attestato del versamento dell'importo del canone di legittimazione e dell'importo dei precedenti cinque anni.
I terreni proposti per la legittimazione, per i quali non si è attivato alcun possessore nei 12 mesi sopra indicati, saranno, a seconda dei casi, o reintegrati al demanio civico comunale o proposti dal Perito per il trasferimento al patrimonio disponibile comunale (art. 10 del Regolamento).
Con Deliberazione di Giunta Regionale si formalizzerà la "chiusura delle operazioni demaniali" e "l'approvazione finale" delle Legittimazioni, delle Reintegre e delle eventuali sdemanializzazioni (trasferimento al patrimonio disponibile comunale); il Comune provvede alla registrazione e trascrizione presso le Agenzie delle Entrate e del Territorio, i cittadini interessati sono invece tenuti a volturare (presso l'Agenzia del Territorio, ex Catasto) i propri terreni legittimati a loro spese (art. 11 del Regolamento).

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