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Livello

Il livello (etimologicamente livello deriva da libellus, vale a dire il documento che incartava il contratto, nel quale erano previsti e specificati gli obblighi gravanti sul livellario), o precario, figura appartenente al diritto intermedio, traeva vita da una stipulazione in forza della quale un bene immobile, per lo più un fondo, veniva alienato per un certo termine verso il corrispettivo di un canone livellario (anche detto censo). Alla scadenza prevista il contratto era rinnovabile, in esito al versamento di un ulteriore canone livellario. Erano concessi a livello molti beni della Chiesa che in questo modo, da un lato, aderiva alla richiesta di concessione del temporaneo godimento (allo scopo di coltivazione, di abitazione) da parte dei singoli, dall'altro, evitava di perdere la proprietà del bene.
 
Il livellario era gravato non soltanto dell'obbligazione di pagare il canone, bensì anche di migliorare il bene. In questo senso il tenore del titolo poteva variamente atteggiarsi, prescrivendo l'obbligatorietà di prestazioni anche di natura personale. Il livello si può dire confluito nella figura dell'enfiteusila cui normativa venne dichiarata applicabile anche ai primi.

Distinguiamo principalmente 4 casistiche:
A) Sulle visure catastali è possibile trovare, nell'intestazione, la dicitura "Comune Concedente" e ditta "livellario" o "enfiteuta"; tale dicitura può nascondere almeno quattro casi:

a.1) un terreno civico arbitrariamente occupato (usurpo) rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune;
 
a.2) un terreno allodiale ex civico e gravato da un canone (demaniale) di natura enfiteutica (impropriamente indicato come "livello", dizione introdotta nelle intestazioni del vecchio registro delle partite del Catasto Terreni pubblicato dall'impianto 1937/1940 fino al 31/12/1961; la fase di conservazione del Catasto terreni è iniziata dal 01/01/1962 e pertanto ai sensi dell’art. 54 del R.D. n. 1539 del 12/10/1933 - Regolamento di attuazione del T.U. approvato con R.D. 08/10/1931, n. 1572 - le domande di voltura delle ditte intestatarie in Catasto sono ammesse solo quando si prova il diritto di proprietà o di possesso con titolo legale);

a.3) un terreno civico oggetto di quotizzazione ai sensi della Legge 1766/1927, concesso a titolo di enfiteusi;
 
a.4) un terreno non civico rientrante nel patrimonio disponibile dell'ente e dato in enfiteusi ai sensi del Codice Civile; in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il diritto di “livello” nel corso della sua evoluzione storica, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha peraltro avuto modo di equipararlo ad un diritto di enfiteusi (Cass. civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1) e pertanto ad un diritto reale di godimento su fondo altrui.
 
Per verificare la tipologia di vincolo e la natura giuridica del terreno (usurpo o allodio) è necessario effettuare un'indagine storico/giuridica tramite l'ausilio di un Perito Istruttore Demaniale o richiedere un certificato all'Ufficio Usi Civici Regionale competente.
 
Circa la "Commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico", vedere anche lo Studio 777 del 21/05/1994 della Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.
 
In merito al calcolo del canone, consultare la Circolare Agenzia del Territorio prot. 29104 dell'11/05/2011 circa la corretta rivalutazione delReddito Dominicale.
 
B) Se sulle visure catastali compare l'intestazione "Congregazione di Carità Concedente" o "Ente Comunale di Assistenza Concedente" e ditta "livellario" o "enfiteuta", trattasi di un terreno rientrante nel patrimonio disponibile del Comune concesso in enfiteusi ai sensi del Codice Civile, in quanto la Legge n. 847 del 3 giugno 1937 (artt. 1, 5 e 6) ha soppresso le Congregazioni di Carità di tutti i Comuni ed ha trasferito le competenze ed i beni ai rispettivi Enti Comunali di Assistenza, e successivamente l'art. 25 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ha soppresso tutti gli Enti Comunali di Assistenza ed ha trasferito le competenze ed i beni ai rispettivi Comuni di appartenenza.
 
Per completezza di informazioni, è da sottolineare che un terreno rientrante in tale casistica può comunque essere gravato da uso civico o essere stato oggetto di un provvedimento di sistemazione demaniale con imposizione di un canone (demaniale) di natura enfiteutica; per dirimere dunque ogni dubbio è necessario, anche in questo caso, effettuare un'indagine storico/giuridica tramite l'ausilio di un Perito Istruttore Demaniale o richiedere un certificato all'Ufficio Usi Civici Regionale competente.
 
C) Se sulle visure catastali compare l'intestazione "Istituto per il Sostentamento del Clero concedente" (che con l'art. 28 della Legge 222/1985 ha inglobato i patrimoni della mensa vescovile, dei beneficicapitolari, dei benefici parrocchiali, dei benefici vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi) e ditta "livellario" o "enfiteuta", trattasi di terreni concessi in enfiteusi ai sensi del Codice Civile.
 
Il canone enfiteutico ed il relativo capitale di affrancazione vengono calcolati dall'Agenzia del Territorio secondo la circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 che riprende i dettati della Circolare del Ministero dell'Interno 09/09/1999, n. 118 con allegato parere CS 260/1999 dell'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila.
 
Per l'affrancazione di tali terreni concessi in enfiteusi/livello necessita rivolgersi direttamente all’Istituto per il sostentamento del clero in cui ricade il terreno (si veda FONDO EDIFICI DI CULTO).
 
D) Se sulle visure catastali compare l'intestazione "Demanio dello Stato - Asse Ecclesiastico concedente" o "Fondo Edifici di Culto concedente" (che con gli artt. 54, 55, 56 e 57 della Legge 222/1985 ha inglobato i patrimoni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, delle Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto) e ditta "livellario" o "enfiteuta", trattasi di terreni concessi in enfiteusi ai sensi del Codice Civile.
 
Per l'affrancazione dei terreni concessi in enfiteusi/livello necessita rivolgersi alle Prefetture di competenza.
 
L'affrancazione potrà essere gratuita, ossia “ope legis” se la valutazione dell’Agenzia del Territorio (come da Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011), previo nulla-osta ministeriale, rileverà l’estinzione dei diritti del Fondo al 1° gennaio 1987, come previsto dall’art. 60 della Legge 222/1985 per i terreni con reddito dominicale inferiore alle vecchie lire 60.000 rivalutato al 01/01/1987, o, viceversa, onerosa, qualora il parere sarà di segno contrario, con susseguente quantificazione del capitale d’affrancazione. In alternativa, l’interessato potrà adire il Giudice Ordinario Civile per invocare l'affrancazione giudiziale del bene ai sensi dell'art. 2 e successivi dellaLegge n. 607 del 22 luglio 1966 (per maggiori info si veda FONDO EDIFICI DI CULTO).
 
Anche in quest'ultimi due casi (C+D) è da sottolineare che tali terreni possono comunque essere gravati da uso civico o essere stati oggetto di un provvedimento di sistemazione demaniale con imposizione di uncanone (demaniale) di natura enfiteutica; per dirimere dunque ogni dubbio è necessario, anche in questo caso, effettuare un'indagine storico/giuridica tramite l'ausilio di un Perito Istruttore Demaniale o richiedere un certificato all'Ufficio Usi Civici Regionale competente.

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