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Quotizzazione precedente alla L. 1766/1927

Ripartizione delle terre civiche e assegnazione ai residenti del Comune, ai sensi delle leggi di eversione della feudalità (Legge 01/09/1806, art. 32 RD 03/12/1808, art. 182 Legge 12/12/1816, art. 1 RD 03/07/1861); la proprietà viene trasferita al momento dell’ordinanza di quotizzazione, e contemporaneamente viene imposto un canone di natura enfiteutica, alla pari del canone imposto nelle ordinanze di legittimazione. 
 
Il canone è affrancabile con provvedimento comunale.
 
Vengono imposte tre condizioni che le leggi e la giurisprudenza definiscono "risolutive" in quanto, se non rispettate, operano ladevoluzione dei fondi nella consistenza demaniale: 
 
1) non vendere il terreno nei primi 10 anni (art. 31 del Regio Decreto 03/12/1808 confermato dall'art. 185 della Legge 12/12/1816), limite poi portati a 20 anni dall'art. 1 del Regio Decreto 06/12/1852; 
 
2) pagare il canone (articoli 4 e 9 della L. 01/09/1806, art. 4 del Regio Decreto 08/06/1807, art. 182 della L. 12/12/1816); "si darà luogo alladevoluzione dei fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio" (art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808 in attuazione della Legge 01/09/1806); 
 
3) le quote che si lasciano incolte per tre anni consecutivi ritornano al demanio comunale (art. 185 della Legge 12/12/1816).

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