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Informazione dalla giurisdizione. Nota da avv. Athena Lorizio dello Studio legale Cerulli di Roma

Utile pubblicare la sentenza n.29 del 9 novembre 2013 della Corte di appello di Roma, sezione usi civici, sull’applicazione della nuova disciplina del processo usi civici di appello di cui al d.lgs. 1 settembre 2011 n.150 di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’art. 54 della l. 18 giugno 2009 n. 69, decreto entrato in vigore dal 6 ottobre 2011. La Corte ha ritenuto che la nuova disciplina si applica solo alle cause instaurate dinnanzi al giudice di 1° grado e cioè al Commissario per gli usi civici, successivamente all’entrata in vigore del decreto 150/2011 (art. 36 comma 1) , mentre “ le norme abrogate o modificate dal …decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso” (art.36 co.2). Questo significa che le norme del decreto sul contenzioso usi civici, si applicano solo ai processi promossi in 1° grado dinnanzi al commissario, successivamente al 6 ottobre 2011. Occorre anche aggiungere che, poiché l’art. 42 del decreto ha abrogato espressamente gli articoli dal 2 all’8 della legge 10 luglio 1930 n.1078 sulle controversie in tema di usi civici, a far data dal 6 ottobre 2011 è venuto meno sia il sistema delle notifiche d’ufficio delle sentenze di 1° e 2° grado (artt.2 e 7) che le norme speciali sui termini d’impugnativa (art.4 e 8), che sono ora soggetti alle norme del rito ordinario di cognizione. E dunque, i termini di impugnativa sia delle sentenze del commissario usi civici che della sezione speciale usi civici della corte d’appello, decorrono esclusivamente dalla notifica della sentenza fatta a cura di parte (art 285 e. 170 c.p.c.). In mancanza, si applica il termine cd. lungo (semestrale) decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.). Dati i dubbi e le perplessità sollevate circa i limiti temporali di applicabilità della nuova normativa sul processo usi civici, la sentenza della Corte, e le ragioni addotte in motivazione, in maniera molto chiara e sintetica, sono senz’altro apprezzabili e condivisibili.


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