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Informazioni dalla giurisdizione. Nota da Studio Legale avv. Osvaldo Lucciarini, Pesaro.

La sentenza del TAR delle MARCHE n. 33 del 09.01.2014 individua e distingue esattamente l'ambito di applicazione della legge n. 1766/1927 sugli usi civici, da quello invece regolato dall'art. 3 della legge n. 97/1994 che ha dettato per le regioni i principi di riordino della disciplina degli assetti fondiari collettivi comunque denominati. La statuizione si rivela utile per le Comunanze e Università Agrarie delle Marche titolari di beni collettivi che vengono così sottratte dalla disciplina introdotta dalla Regione con la Delibera n. 1595/2012, che invece rimane valida e applicabile solo con riferimento agli "enti che amministrano terre destinate a usi civici", quali diritti di godimento dei residenti il Comune o la Frazione su terre private. La Regione Marche dovrà conseguentemente determinarsi ad adottare la legge di riordino degli assetti fondiari collettivi, siano essi Università, Comunanze, Società di Antichi Originari, etc., secondo le previsioni dell'art. 3 della legge n. 97/1994, distinguendoli dagli usi civici su terre private disciplinati dalla legge del 1927.


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